Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero

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Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero

Data:

05 Febbraio 2026

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Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero

Gli elettori residenti in Italia che si trovano temporaneamente all’estero per studio, lavoro o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data delle consultazioni, possono votare per corrispondenza.

La possibilità è estesa anche ai familiari conviventi.

Il voto per corrispondenza è previsto dall’art. 4-bis, comma 1, della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed è valido per il Referendum popolare confermativo che si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.


Come richiedere il voto per corrispondenza

Per ricevere il plico elettorale all’indirizzo di temporanea dimora all’estero è necessario presentare un’apposita opzione al Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

🗓 Scadenza: mercoledì 18 febbraio 2026


Modalità di presentazione dell’opzione

L’opzione può essere presentata:

  • Di persona o tramite persona delegata presso l’Ufficio Elettorale;

  • Per via telematica, inviando la documentazione:


Contenuto dell’opzione

L’opzione deve essere obbligatoriamente corredata da copia di un documento di identità valido e deve indicare:

  • l’indirizzo postale estero completo per l’invio del plico elettorale;

  • l’Ufficio consolare competente per territorio;

  • una dichiarazione che attesti:

    • la permanenza all’estero per lavoro, studio o cure mediche per almeno tre mesi (nel periodo in cui ricade la consultazione), in un Paese in cui non si è residenti anagraficamente,
      oppure

    • lo status di familiare convivente di un cittadino che si trova nelle condizioni sopra indicate.

La procedura si applica anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE che si trovino temporaneamente in una circoscrizione consolare diversa da quella di stabile residenza.


Dichiarazioni e revoca

L’opzione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con dichiarazione di consapevolezza delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del medesimo DPR).

È possibile revocare l’opzione con le stesse modalità entro il 18 febbraio 2026.

👉 L’opzione è valida esclusivamente per la consultazione referendaria cui si riferisce.

Ultimo aggiornamento: 17/12/2025, 13:08

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